15.6.20 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi – Nuove scadenze dei procedimenti inerenti la Legge Cinema n. 220 del 2016

 

Si informano gli utenti che, nel quadro della situazione emergenziale derivante dalla necessità di disporre misure atte a contrastare il contagio da covid-19, il decreto legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni in legge, dispone la sospensione dei termini e regola gli effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103).

A tal fine è disposto che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 (comma 1).

“Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020” [D.L. 18/2020, art. 103, c.1). Il suddetto decreto è stato integrato dal decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, il quale ha prorogato al 15 maggio 2020 il termine finale della sospensione di cui sopra. ( art. 37, comma 1).

In ottemperanza alle disposizioni contenute nelle sopra esposte previsioni normative, si comunicano le nuove date di scadenza per i procedimenti inerenti la Legge Cinema n.220 del 2016.

 

 

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ELENCO PROCEDIMENTI INERENTI LA LEGGE CINEMA n. 220/2016 – NUOVI TERMINI

 

 

 

 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito si prega di scrivere all’indirizzo Pec del Servizio II Cinema e Audiovisivo mbac-dg-c.servizio2@mailcert.beniculturali.it e, come sempre, a visitare il sito della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo: http://www.cinema.beniculturali.it/

 

Fonte: ANICA
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