
11/11/2024
La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura ha pubblicato il decreto del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze D.I. MiC/MEF rep. 329 del 4/10/2024 recante “Disposizioni applicative in materia di credito d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui all’articolo 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220” con riferimento al credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, ai sensi dell’art. 19 della legge 14 novembre 2016, n. 220
In particolare, il decreto riconosce alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione un credito d’imposta in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione da parte di imprese di produzione estere, di opere audiovisive utilizzando prevalentemente manodopera italiana o dello Spazio Economico Europeo, in misura pari al 40 per cento del costo eleggibile di produzione della singola opera.
Con specifico riferimento ai costi:
- sono eleggibili gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia per un ammontare massimo complessivo non superiore al 7,5 per cento del costo complessivo di produzione, a condizione che siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio;
- sono eleggibili, nella misura massima del 30 per cento del costo complessivo di produzione, i costi relativi alle voci “Soggetto e sceneggiatura”, “Direzione”, “Attori principali”, così detti “costi sopra la linea”, al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali;
- non sono eleggibili il compenso per la produzione (“producer fee”) e le spese generali dell’impresa;
- i costi del personale e delle figure professionali disciplinati da contratti collettivi nazionali di lavoro sono eleggibili, per ciascun prestatore di lavoro, entro l’importo previsto nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, incrementato fino ad un massimo del venti per cento.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta, sono eleggibili le spese:
- sostenute per l’acquisto di beni e servizi da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
- sostenute per l’acquisto di beni e servizi da imprese che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italiao siano soggette a tassazione in Italia, nonché, a condizioni di reciprocità, da imprese con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- sostenute nei confronti di persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato dalla predetta spesa;
- sostenute per adempiere alle previsioni del Protocollo di sicurezza dei lavoratori cineaudiovisivi;
- sostenute per l’adozione di protocolli volti a ridurre l’impatto ambientale delle produzioni audiovisive o per altre eventuali azioni in materia di sostenibilità ambientale previste dal Protocollo fra il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 10 gennaio 2024.