UNA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE RUTELLI
6 agosto 2019
Il Decreto-legge Cultura, appena approvato in via definitiva al Senato, contiene le norme di revisione del cd. “Decreto Franceschini”, relative agli obblighi di investimento e programmazione.
Di seguito troverete uno schema di sintesi delle modifiche rispetto a quanto era previsto in passato, dopo il periodo di transizione in cui la legge ha subito un percorso complesso che farà slittare l’applicazione al 1° gennaio 2020.
I contenuti sono importanti e le novità sono il risultato di un lungo lavoro di confronto nato dall’iniziativa decisa del Governo (con diretto impegno del Sottosegretario Borgonzoni) per portare a sintesi le proposte di tutti gli stakeholder. Per la prima volta le associazioni maggiormente rappresentative hanno potuto sviluppare il dialogo diretto sia con gli operatori storici, i broadcaster, sia con i rappresentanti delle piattaforme on demand, giungendo a risultati proposti al Governo in misura significativamente condivisa.
Alcune previsioni iniziali sono state fortemente modificate; in particolare gli obblighi di programmazione, che sono stati riportati a quanto era stabilito in precedenza, privilegiando la garanzia di sostenibilità per broadcaster e Tvod, rimanendo invece invariati per i servizi SVOD e portando per la prima volta attenzione alle opere di espressione originale italiana. Altre sono state confermate nella sostanza, con ritocchi pur significativi modulati in base alla natura dei singoli operatori. Sono state confermate in particolare la programmazione in prime time per la RAI – inclusa la sottoquota cinema – e le quote di investimento, su cui si è intervenuti con aumenti differenziati. Per tutte le quote di investimento sono state cercate e ottenute le maggiori garanzie per i produttori indipendenti, ancora per le opere di espressione originale italiana – soggette a ulteriore regolamentazione, migliorativa rispetto al passato, da parte dei Ministeri competenti – e sulle modalità di investimento, per le quali si lavorerà ancora in dettaglio. È stato salvaguardato il cinema, così come la sottoquota di investimento in animazione da parte della Rai.
In caso di inadempimento degli obblighi, grazie anche all’introduzione di un meccanismo che prevede margini di flessibilità e gradualità ragionevoli, sono state confermate le sanzioni (come inasprite in precedenza).
Il lavoro svolto durante un anno e mezzo circa ha portato a risultati a nostro parere senz’altro positivi, che tengono conto della struttura industriale nazionale, nelle sue varie articolazioni, ma ben contestualizzandola all’interno del panorama globale del settore audiovisivo, in rapida e profonda trasformazione. Il recepimento nell’ordinamento nazionale ha richiesto più tempo di quanto inizialmente prevedibile: se da un lato questo ha comportato lo slittamento dell’entrata in vigore, tuttavia è stato possibile ragionare con maggiore accuratezza sugli scenari che verosimilmente si presenteranno al termine di questo periodo. In sintesi, il primo e fondamentale passo è stato quasi completato, ma ci attendono ancora alcuni mesi di lavoro, con l’emanazione dei provvedimenti regolamentari (nella forma di Decreti Interministeriali e di Regolamento AgCom) entro la fine del 2019.
Il messaggio più importante che vorrei dare a tutti gli associati all’ANICA è che vengano analizzate bene le nuove opportunità: dopo le modifiche alle “finestre”, gli incentivi per le uscite estive nelle sale, le nuove quote per investimenti e programmazione per broadcaster e OTT, occorre che il governo dia certezze, tempestività ed efficacia per l’intera gamma di incentivi e sostegni alla nostra filiera.
Un trasparente confronto è aperto (anche in questi giorni di agosto).
Il Presidente ANICA Francesco Rutelli
COSA CAMBIA RISPETTO AL PASSATO
NOTE A CURA DI FRANCESCA MEDOLAGO ALBANI
Quote programmazione fornitori servizi media lineari (broadcaster)

Quote investimento fornitori servizi media lineari (broadcaster)

Nota vs passato: Investimento in opere cinematografiche e audiovisive di finzione, animazione o documentari di espressione originale italiana sarà possibile solo con la modalità di preacquisto, acquisto e produzione (no finanziamento)
Quote programmazione fornitori servizi media a richiesta (on demand)

Quote investimento fornitori servizi media a richiesta (on demand)
Nota*: dal 2019 si applicano anche a fornitori di servizi media AV a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia anche se stabiliti in altro Stato membro
Legenda
Tempo rilevante – tempo totale di trasmissione, al netto di notiziari, giochi tv, manifestazioni sportive, televendite, teletext e pubblicità. Misura quindi variabile da canale a canale.
EOI – Espressione originale italiana, ovunque prodotte: non più collegato alla sola lingua, ma a cultura, storia, identità, creatività, lingua, luoghi. Definizione da inserire in decreto interministeriale MiSE-MiBAC (art. 44-sexies).
PI – produttori indipendenti: non controllati o collegati a servizi media AV (in Direttiva solo ai broadcaster) e, unitamente, in alternativa: che non destinino oltre il 90% della propria produzione a un servizio media AV; che siano titolari di diritti secondari.
Opere AV UE: Opere europee: include intrattenimento
Recenti: prodotte negli ultimi 5 anni
Prominence: adeguato rilievo in catalogo di fornitore di servizi media audiovisivi a richiesta
NB. Tutto quanto non è definito nel testo è rinviato:
- a Regolamento/i AgCOM per quanto riguarda le “specificazioni” su PI; tutto ciò che riguarda i servizi media non lineari (tranne EOI); le voci da inserire negli “introiti netti” e nei “ricavi complessivi annui”, anche in caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento; le modalità tecniche di assolvimento obblighi; la verifica degli obblighi; le deroghe. L’Autorità presenta al Parlamento entro il 31 marzo una Relazione su: assolvimento, provvedimenti adottati, sanzioni irrogate.
- a decreto/i interministeriali MiSE-MiBAC per quanto riguarda le opere EOI; le sotto-quote relative alle opere EOI, sia per programmazione che per investimento, sia lineari che non lineari; le eventuali sotto-quote ulteriori per opere recenti e per opere cinema, fiction, animazione e documentario; previsione di assolvimento degli obblighi – su film, fiction, animazione e documentario – nelle modalità di pre-acquisto, acquisto e co-produzione, incluse condizioni produttive non di mera produzione esecutiva; limitazioni temporali dei diritti. Tenuto conto di eventuali appositi accordi con le categorie di produttori maggiormente rappresentative.
6 agosto 2019