7/11/2024
Il Ministero della Cultura ha pubblicato il D.M. rep 319 del 3/10/2024 “Istituzione del repertorio delle opere dei creatori digitali, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”.
In particolare, il decreto istituisce nel Registro pubblico generale delle opere protette il “Repertorio delle opere dei creatori digitali”, che accoglie le opere originali ad alto contenuto digitale protette della Legge sul Diritto d’autore, sviluppate dai “creatori digitali” in quanto risultato del lavoro intellettuale e creativo degli autori.
Inoltre, disciplina le modalità e le forme di deposito e registrazione delle stesse opere dell’ingegno realizzate dai creatori digitali.
Riportiamo a seguire un elenco di sintesi del contenuto degli articoli del decreto:
Art. 1 (Oggetto del decreto)
Istituisce nel Registro pubblico generale delle opere protette il “Repertorio delle opere dei creatori digitali”, che accoglie le opere originali ad alto contenuto digitale protette della Legge sul Diritto d’autore, sviluppate dai “creatori digitali” in quanto risultato del lavoro intellettuale e creativo degli autori.
Art. 2 (Modalità di deposito e documentazione)
Specifica che la registrazione delle opere si effettua su richiesta dell’interessato previo deposito di un esemplare dell’opera. Il deposito è accompagnato dall’istanza di registrazione e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da presentare, previo versamento dell’imposta di bollo, all’Ufficio incaricato della tenuta del Registro pubblico generale delle opere protette.
Art. 3 (Registrazione delle opere e pubblicazione del Bollettino)
Prevede che, all’esito delle verifiche concernenti la conformità delle indicazioni contenute nell’istanza e nella dichiarazione con quelle presenti sugli esemplari dell’opera cui esse si riferiscono, l’Ufficio inserisce nel Registro pubblico generale il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione, il numero d’ordine assegnatole nel registro e l’appartenenza dell’opera al “repertorio delle opere dei creatori digitali”, certificando al richiedente l’avvenuta registrazione dell’opera.
Specifica altresì che la registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
In ultimo, specifica che l’Ufficio incaricato della tenuta del Registro pubblico generale presso il Ministero della cultura provvede a dare notizia delle opere registrate in una sezione dedicata del bollettino dell’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.
Art. 4 (Disposizioni transitorie e finali)
Prevede che l’Ufficio incaricato della tenuta del Registro pubblico generale presso il Ministero della cultura acquisisca l’esemplare dell’opera registrata su qualunque supporto per il quale l’operazione di scrittura comporti una modifica permanente ed irreversibile delle caratteristiche del supporto stesso e dei file in esso contenuti. Precisa poi che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi oneri o maggiori oneri per la finanza pubblica.