Indennità di disoccupazione ALAS (lavoratori autonomi dello spettacolo) Decreto Sostegni Bis – Circolare INPS e Sintesi

31/1/2022

 

Cari Associati

Inoltriamo in allegato la Circolare INPS n.8 del 14 gennaio 2022Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)” e, a seguire, una sintesi ad opera dello Studio Gf Legal sulle caratteristiche principali di questa nuova prestazione a sostegno dei lavoratori, istituita dal Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 e ss.mm.ii. (c.d. Decreto Sostegni Bis) a decorrere dal 1/1/2022.

L’indennità di disoccupazione ALAS, introdotta dal Decreto Sostegni Bis, è a tutti gli effetti fruibile.

Come sottolineato dal Ministro della Cultura, Dario Franceschini, “Questa nuova misura è attesa da anni e colma un vuoto per molte categorie dell’arte e dello spettacolo che sono state fortemente colpite dagli effetti della pandemia”. La circolare INPS 14 gennaio 2022 n. 8 ha definito, anche la livello operativo, la prestazione attraverso l’indicazione dei requisiti di accesso, della base di calcolo, della misura (che per il 2021 non può in ogni caso essere superiore ad € 1.335,40 mensili), della durata, della decorrenza ed delle ipotesi di decadenza dal diritto alla prestazione, nonché del regime delle incompatibilità e incumulabilità, fino alla determinazione dei ricorsi amministrativi esperibili.

 

Potranno presentare domanda online – tramite il servizio “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)” – entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, i lavoratori autonomi dello spettacolo:

  1. che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  2. a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
  3. esercenti attività musicali.

E che potranno fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  2. b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  3. c) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
  4. d) avere maturato almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda;
  5. e) avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

 

 

 

 

Fonte: ANICA
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