Pubblicato in GU il D.Lgs. su riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo

5/12/2023

 

 

Il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, al fine di tutelarli nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 3 dicembre 2023. Decreto Legislativo n.175 del 30 novembre 2023 (GU n.282 del 2-12-2023 gazzettaufficiale.it).

Il decreto prevede l’istituzione di una nuova misura di sostegno chiamata indennità di discontinuità per tutti i lavoratori del settore a partire dal 1 gennaio 2024 e l’abrogazione della attuale indennità ALAS riservata ai lavoratori autonomi.

La copertura finanziaria prevista è di 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025 e 40 milioni annui a decorrere dal 2026. Tali cifre saranno incrementate dagli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro (pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo); dal contributo di solidarietà, a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (pari allo 0,50 per cento della retribuzione).

Il numero dei beneficiari del provvedimento sarà di circa 21mila lavoratori discontinui dello spettacolo che lavorano alla produzione e la realizzazione di spettacoli o in modo meno diretto e che saranno individuati precisamente con un decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero della Cultura.

Rispetto alla prima versione dello schema di decreto, viene precisato all’art. 8 che l’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 per cento di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90 per cento del valore calcolato, ferma restando l’applicazione degli altri requisiti e delle modalità. Inoltre, viene modificato l’art. 9 in materia di disposizioni finanziarie per il 2023 e gli anni seguenti.

L’indennità sarà erogata in un’unica soluzione per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

L’importo sarà calcolato nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative  ai periodi di attività nel settore dello spettacolo, all’anno solare precedente la presentazione della domanda.

Il decreto prevede inoltre che la percezione dell’indennità sia collegata a percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori che sono tenuti anche a stipulare il patto di attivazione digitale sulla piattaforma SIISL. Sono previsti per il finanziamento contributi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro per il lavoro subordinato e a carico degli autonomi iscritti al Fondo spettacolo.

INVIO DOMANDE 

Andrà inviata domanda all’INPS ogni anno, entro il 30 marzo con riferimento ai requisiti maturati nell’anno precedente.

In via transitoria il decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la DOMANDA RIFERITA ALL’ANNO DI COMPETENZA 2023 ENTRO E NON OLTRE IL 15 DICEMBRE 2023.

L’INPS ha pubblicato il MESSAGGIO n.4332 del 04-12-2023 con le prime indicazioni operative per presentare la richiesta di indennità.

La domanda può essere presentata in modalità telematica dal 4 dicembre 2023, accedendo alla sezione del sito INPS  “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

In alternativa al Portale web, l’indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.

 

Fonte: ANICA
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